Responsabilità per i passeggeri a mobilità ridotta nel trasporto aereo
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Capítulo incluido en el libro: El derecho aéreo entre lo público y lo privado: aeropuertos, acceso al mercado, drones y responsabilidad. Mª Jesús Guerrero Lebrón, Juan Ignacio Peinado Gracia (Directores) ; Isabel Contreras de la Rosa (Coordinadora). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2017. ISBN 978-84-7993-331-9. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3824. L’articolo si referisce alla questione dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, che sono le persone con disabilità o persone a mobilità ridotta. Circa ottanta milioni di persone in Europa soffrono di qualche forma di mobilità ridotta. La maggior parte di loro spesso viaggia in aereo. Il 5 luglio 2006, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il regolamento (CE) n° 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il regolamento si applica a tutti i vettori che operano in UE, operatore turistico, agenzie di viaggio, all’assistenza a terra e gli enti che gestiscono gli aeroporti. Prima dell’introduzione del regolamento, l’assistenza doveva essere garantita dal vettore aereo. Il regolamento ha trasferito gran parte di questa responsabilità sul gestore dell’aeroporto. Il vettore aereo, l’operatore turistico, le agenzie di viaggi sono il primo punto di contatto per le persone a mobilità ridotta. dopo aver ricevuto la notifica della necessità di assistenza, il vettore, l’operatore turistico e le agenzie di viaggi avviano la procedura di sostegno informando l’operatore dell’aeroporto di tale esigenza. I compiti del gestore aeroportuale sono indicati nell’Allegato n° I del Regolamento. Invece i doveri del vettore aereo li definisce l’Allegato n° II. L’analisi delle disposizioni del Regolamento, porta alla conclusione che il soggetto chiave nell’attuazione delle procedure di aiuto e per garantire la possibilità d’utilizzare il volo, è il gestore aeroportuale. L’articolo fa riferimento anche alla responsabilità civile per danni causati all’attrezzatura perduta o danneggiata e in caso di rifiuto d’imbarco per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Lo scopo di questo articolo è, quindi, un’analisi della struttura, dell’organizzazione e del funzionamento del sistema quale permette di effettuare comodi viaggi aerei anche a PRM.
Capítulo incluido en el libro: El derecho aéreo entre lo público y lo privado: aeropuertos, acceso al mercado, drones y responsabilidad. Mª Jesús Guerrero Lebrón, Juan Ignacio Peinado Gracia (Directores) ; Isabel Contreras de la Rosa (Coordinadora). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2017. ISBN 978-84-7993-331-9. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3824. L’articolo si referisce alla questione dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, che sono le persone con disabilità o persone a mobilità ridotta. Circa ottanta milioni di persone in Europa soffrono di qualche forma di mobilità ridotta. La maggior parte di loro spesso viaggia in aereo. Il 5 luglio 2006, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il regolamento (CE) n° 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il regolamento si applica a tutti i vettori che operano in UE, operatore turistico, agenzie di viaggio, all’assistenza a terra e gli enti che gestiscono gli aeroporti. Prima dell’introduzione del regolamento, l’assistenza doveva essere garantita dal vettore aereo. Il regolamento ha trasferito gran parte di questa responsabilità sul gestore dell’aeroporto. Il vettore aereo, l’operatore turistico, le agenzie di viaggi sono il primo punto di contatto per le persone a mobilità ridotta. dopo aver ricevuto la notifica della necessità di assistenza, il vettore, l’operatore turistico e le agenzie di viaggi avviano la procedura di sostegno informando l’operatore dell’aeroporto di tale esigenza. I compiti del gestore aeroportuale sono indicati nell’Allegato n° I del Regolamento. Invece i doveri del vettore aereo li definisce l’Allegato n° II. L’analisi delle disposizioni del Regolamento, porta alla conclusione che il soggetto chiave nell’attuazione delle procedure di aiuto e per garantire la possibilità d’utilizzare il volo, è il gestore aeroportuale. L’articolo fa riferimento anche alla responsabilità civile per danni causati all’attrezzatura perduta o danneggiata e in caso di rifiuto d’imbarco per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Lo scopo di questo articolo è, quindi, un’analisi della struttura, dell’organizzazione e del funzionamento del sistema quale permette di effettuare comodi viaggi aerei anche a PRM.